Accesso agli atti generalizzato
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Servizio attivo
Servizio che consiste nel diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), previsto dall’art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, permette a ogni soggetto di richiedere dati, informazioni e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici: infatti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs 33/2013, tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Questo istituto differisce dal “diritto di accesso” agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, (il cosiddetto “accesso documentale”) che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento
Per accedere al servizio occorre:
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-posta). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.
Non appena disponibile la documentazione richiesta.
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
L'accesso documentale (FOIA) è consentito solo se il soggetto ha un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Per accedere al servizio, è richiesto l'accesso esclusivamente tramite SPID.
L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare a eventuali controinteressati l'istanza di accesso formulata da terzi interessati, per i documenti che li riguardano e può richiedere eventuali integrazioni al soggetto richiedende, se l'istanza risulta incompleta. Dette comunicazioni sospendono i termini del procedimento, che ripartono decorso il termine di 10 giorni.